Con la sentenza n. 22798 del 9 novembre 2016, la Cassazione consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il datore di lavoro, prima di licenziare, ha l’onere di prospettare al dipendente, in assenza di posizioni di lavoro equivalenti, anche l’assegnazione a mansioni inferiori, purché compatibili col suo bagaglio professionale.