Con sentenza n. 1316 del 19 gennaio 2017, la Cassazione ha affermato che non costituisce trasferimento di ramo d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 c.c., il trasferimento di lavoratori privi dell’autonomia necessaria per il contenuto dell’attività lavorativa, che non sia accompagnato pure dal trasferimento di quei beni materiali essenziali per lo svolgimento dell’attività.